Art. 2.

      1. È requisito per concorrere all'assegnazione di una delle borse di studio di cui all'articolo 1 l'avere conseguito positivi risultati scolastici o universitari nell'anno precedente a quello dell'erogazione della borsa di studio.
      2. Le borse di studio di cui all'articolo 1 sono erogate a prescindere dall'entità del reddito familiare.